Stemma e Statuto

L’11 Giugno 1979 venne ufficialmente riconosciuto, con Decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo STEMMA e il Gonfalone del COMUNE di PALLARE che araldicamente è così descritto “d’azzurro alla pergola d’argento ondata di nero, accostata da due stelle d’oro di otto raggi e da tre abeti al naturale uno accanto all’altro, nodriti su collina erbosa, Ornamenti esteriori da Comune.

I tre abeti assunti a simbolo del Comune, si trovavano nell’omonima località alle pendici di Ronco di Maglio, che a loro deve il nome, ed erano tre esemplari di abete bianco nati sul fusto coricato in orizzontale di un quarto abete, rarità naturale della quale oggi rimane purtroppo, soltanto un fusto ormai seccato. La Y rappresenta i due fiumi, la Bormida e la Viazza che attraversano e bagnano il paese. Le due stelle rappresentano i due nuclei di Pallare e Biestro


Statuto del comune di Pallare approvato con delibera consiglio comunale n. 4 del 09/05/2005

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI
  • Articolo 1: Definizione
    1. Il comune di PALLARE è ente locale autonomo, che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
    2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
  • Articolo 2: Autonomia
    1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
    2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
    3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
    4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
    5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
    6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali di cui ne promuove la conservazione.
    7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
  • Articolo 3: Sede
    1. La sede del comune è sita in Piazza San Marco, n. 20.
    2. La sede può essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
    3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
    4. Sia gli organi che le commissioni, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.
  • Articolo 4: Territorio
    1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’Articolo 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall’istituto nazionale di statistica.
  • Articolo 5: Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del sindaco
    1. Le caratteristiche dello stemma del Comune sono quelle stabilite dal D.P.R. in data 11 maggio 1979, registrato dall’Ufficio Araldico il 6 ottobre 1979, n. 35.
    2. L’uso dello stemma da parte di Associazioni ed enti operanti nel Comune, è subordinato ad autorizzazione sindacale, sulla base di apposita norma regolamentare approvata.
    3. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
    4. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
  • Articolo 6: Pari opportunità
    1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
      1. riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’Articolo 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;
      2. adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;
      3. garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
      4. adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.
  • Articolo 7: Finalità
    1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e obiettivi della Costituzione.
    2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove, altresì la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali all’amministrazione.
    3. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
      1. assicura il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
      2. promuove attività di interesse generale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico , sociale, culturale e sportivo;
      3. tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
      4. riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si estrinseca la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
  • Articolo 8: Promozione dei beni culturali , sport e tempo libero
    1. il comune promuove lo sviluppo storico – culturale anche nelle sue espressioni di lingua di costume e di tradizioni locali.
    2. A tal fine, il comune, nel quadro dell’Ordinamento vigente, riconosce all’associazione PRO LOCO il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali artistici e culturali, nonché di promozione dell’attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:
      1. iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico ed ambientale;
      2. iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località e a migliorarne le condizioni generali del soggiorno.
    3. Il comune riconosce, altresì, oltre che alla PRO-LOCO alle Associazioni ricreative e culturali esistenti nel territorio comunale ed aventi finalità statutarie idonee, lo sviluppo di attività ricreative e di coordinamento di iniziative ed attività locali.
    4. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità il comune favorisce l’istituzione di enti organismi e associazioni culturali ricreative e sportive , promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli enti, organismi e associazioni, riconoscendo un titolo preferenziale a quelli che non hanno finalità di lucro.
    5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e impianti sono disciplinati dall’apposito regolamento che prevede il concorso degli enti organismi e associazioni alle spese di gestione, salvo che ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti , organismi e associazioni.
  • Articolo 9: Conferenza Stato-Città-Autonomie locali
    1. Nell’ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:
      1. l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;
      2. la promozione di accordi o contratti di programma;
      3. le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.
  • Articolo 10: Tutela dei dati personali
    1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

TITOLO II: ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I: CONSIGLIO COMUNALE
  • Articolo 11: Presidenza
    1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco.
    2. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione direzione dei lavori e della attività del consiglio.
  • Articolo 12: Consiglieri comunali - Indennità - Convalida - Programma di governo
    1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
    2. Le indennità e il rimborso di spese sono regolati dalla legge.
    3. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell’attività svolta sia trasformato in un’indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell’organo competente, nell’ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
    4. Con norma regolamentare il consiglio definisce, in ordine alle indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell’opzione, la procedura per la determinazione dell’indennità, nell’ambito dei massimali fissati dalla legge, e le modalità per l’applicazione di riduzioni alle stesse in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali.
    5. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune ripeterà dall’amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
    6. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
    7. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
    8. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
    9. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
    10. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
    11. La verifica da parte del consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’Articolo 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
  • Articolo 13: Funzionamento del consiglio - Decadenza dei consiglieri
    1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
      1. gli avvisi di convocazione sono recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: – cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; – tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
      2. nessun argomento è posto in discussione se non è stata assicurata, ad opera della presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono depositate almeno due giorni prima dello svolgimento della seduta, ad esclusione delle sedute straordinarie dichiarate urgenti;
      3. prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:
        • n. 7 consiglieri per le sedute di prima convocazione;
        • n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
      4. richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
      5. riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
      6. fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
      7. indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono trattate in apertura o chiusura della seduta.
    2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio.
    3. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.
  • Articolo 14: Sessioni del consiglio
    1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
    2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
      1. per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;
      2. per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’Articolo 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
      3. per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
      4. per eventuali modifiche dello statuto.
    3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.
  • Articolo 15: Esercizio della potestà regolamentare
    1. Il consiglio e la giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
    2. Per la pubblicazione e l’entrata in vigore, trova applicazione l’articolo 38.
  • Articolo 16: Commissioni consiliari permanenti
    1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
    2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con il regolamento per il funzionamento del consiglio.
    3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
    4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
  • Articolo 17: Costituzione di commissioni speciali
    1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
    2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
    3. Con l’atto costitutivo sono disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.
    4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
    5. La commissione di indagine esamina tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
    6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina votano i soli rappresentanti dell’opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.
  • Articolo 18: Indirizzi per le nomine e le designazioni
    1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco dà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
    2. Per la nomina e la designazione è promossa la presenza di ambo i sessi.
    3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.
  • Articolo 19: Interrogazioni
    1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
    2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chiede risposta orale.
    3. Il sindaco, dispone:
      1. se deve essere data risposta scritta, che l’ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
      2. se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
      3. se l’interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all’interrogazione.
      4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplina lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.
Capo II: SINDACO E GIUNTA
  • Articolo 20: Elezione del sindaco
    1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
    2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
    3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco e all’assessore più anziano di età.
  • Articolo 21: Linee programmatiche
    1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 12, indicano analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
  • Articolo 22: Vicesindaco
    1. Il vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.
    2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età.
  • Articolo 23: Delegati del sindaco
    1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
    2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
    3. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritiene opportuno.
    4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile, fornendone le motivazioni.
    5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.
  • Articolo 24: La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
    1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da numero quattro assessori, compreso il vicesindaco, componenti del consiglio comunale.
    2. Il sindaco, per la nomina della giunta, ha cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
  • Articolo 25: Competenze della giunta
    1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall’Articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
    2. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell’Articolo 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
  • Articolo 26: Funzionamento della giunta
    1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
    2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
    3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
    4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
  • Articolo 27: Cessazione dalla carica di assessore
    1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
    2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
    3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I: PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE
  • Articolo 28: Partecipazione dei cittadini
    1. Il comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità . Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
    2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
    3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce:
      1. le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
      2. l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
      3. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
      4. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
  • Articolo 29: Riunioni e assemblee
    1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
    2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblici.
    3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
    4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
      1. per la formazione di comitati e commissioni;
      2. per dibattere problemi;
      3. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
  • Articolo 30: Consultazioni
    1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
    2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
    3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
    4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.
  • Articolo 31: Istanze, petizioni e proposte
    1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
    2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell’istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
    3. Le proposte sono sottoscritte almeno da 100 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
  • Articolo 32: Cittadini dell’Unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale
    1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:
      1. favorisce la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
      2. promuove la partecipazione dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.
Capo II: REFERENDUM
  • Articolo 33: Azione referendaria
    1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
    2. Non possono essere indetti referendum:
      1. in materia di tributi locali e di tariffe;
      2. su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
      3. su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
    3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
      1. il trenta per cento del corpo elettorale;
      2. il consiglio comunale.
    4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
  • Articolo 34: Disciplina del referendum
    1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
    2. In particolare il regolamento prevede:
      1. i requisiti di ammissibilità;
      2. i tempi;
      3. le condizioni di accoglimento;
      4. le modalità organizzative;
      5. i casi di revoca e sospensione;
      6. le modalità di attuazione.
  • Articolo 35: Effetti del referendum
    1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
    2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
    3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Capo III: DIFENSORE CIVICO
  • Articolo 36: Istituzione dell’ufficio
    1. È istituito nel comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.
    2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.
  • Articolo 37: Nomina - Funzioni - Disciplina
    1. Con apposito regolamento sono disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
    2. Il comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti sono disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.
TITOLO IV: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
  • Articolo 38: Albo pretorio - Pubblicazione dei regolamenti
    1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
    2. La pubblicazione è fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
    3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall’organo competente, sono pubblicati all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.
  • Articolo 39: Svolgimento dell’attività amministrativa
    1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
    2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.
    3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
  • Articolo 40: Statuto dei diritti del contribuente
    1. In relazione al disposto dell’Articolo 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
    2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
      1. all’informazione del contribuente (Articolo 5);
      2. alla conoscenza degli atti e semplificazione (Articolo 6);
      3. alla chiarezza e motivazione degli atti (Articolo 7);
      4. alla remissione in termini (Articolo 9);
      5. alla tutela dell’affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (Articolo 10);
      6. all’interpello del contribuente (artt. 11 e 19).
TITOLO V: FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO
  • Articolo 41: Ordinamento finanziario e contabile
    1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
    2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’Articolo 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
  • Articolo 42: Revisione economico-finanziaria – Organo di revisione
    1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
    2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente Articolo 40, prevede, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
    3. L’organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
    4. L’organo di revisione, ai sensi dell’Articolo 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
  • Articolo 43: Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini
    1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d’ufficio per sottoporlo al consiglio.
    2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.
    3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il prefetto, per l’avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  • Articolo 44: Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio
    1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all’Articolo 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’Articolo 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell’organo di revisione, determina l’avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.
  • Articolo 45: Omissione della deliberazione di dissesto
    1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il segretario comunale venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile dei servizi finanziari e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
    2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
    3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.
    4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell’Articolo 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
  • Articolo 46: Controlli interni
    1. Ai sensi del combinato disposto dell’Articolo 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell’Articolo 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
      1. controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
      2. controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
      3. valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica di responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell’Articolo 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;
      4. controllo strategico: finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
    2. Con i regolamenti: - di contabilità, previsto dall’Articolo 152 del T.U. n. 267/2000; - sull’ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall’Articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; è disciplinata l’organizzazione dei controlli di cui al precedente comma
TITOLO VI: I SERVIZI
  • Articolo 47: Forma di gestione
    1. Per la gestione delle reti e l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.
    2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
      1. istituzioni;
      2. aziende speciali, anche consortili;
      3. società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
    3. È consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo Articolo 48, comma
    4. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all’Articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
    5. Per i servizi privi di rilevanza economica trova in ogni caso applicazione l’Articolo 113- bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall’Articolo 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.
  • Articolo 48: Gestione in economia
    1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
    2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 47.
  • Articolo 49: Aziende speciali
    • Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all’articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall’Articolo 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
    • Sono organi dell’azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
      1. il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
      2. il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
    • Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell’azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell’azienda disciplina le condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
    • Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.
    • Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
    • L’ordinamento dell’azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
    • L’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall’azienda stessa, con suo regolamento.
    • L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
    • Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
    • Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
  • Articolo 50: Istituzioni
    1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
    2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l’atto istitutivo, dal consiglio comunale.
    3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall’Articolo 44 per le aziende speciali.
    4. Il direttore generale dell’istituzione è l’organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall’organo competente in seguito a pubblico concorso.
    5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
    6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
    7. L’organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
  • Articolo 51: Società
    1. Per l’esercizio dei servizi pubblici di cui all’articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
    2. Per l’applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all’Articolo 116 del T.U. n. 267/2000.
  • Articolo 52: Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi
    1. Il comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
  • Articolo 53: Tariffe dei servizi
    1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all’Articolo 117 del T.U. n. 267/2000.
    2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l’equilibrio economico- finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.
TITOLO VII: FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ACCORDI DI PROGRAMMA
  • Articolo 54: Convenzioni – Unione e associazioni intercomunali
    1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
    2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
    3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.
  • Articolo 55: Accordi di programma
    1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
    2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO VIII: UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
Capo I: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
  • Articolo 56: Criteri generali in materia di organizzazione
    1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi: – accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; – riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l’incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili; – compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze; – attuazione dei controlli interni.
    2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all’Articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’Articolo 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
  • Articolo 57 Ordinamento degli uffici e dei servizi
    1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
    2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
    3. Il regolamento in parola può prevedere l’attribuzione ai componenti della giunta della responsabilità degli Uffici e dei servizi e del potere di adottare atti di natura tecnica gestionale, anche al fine di operare un contenimento della spesa, da documentare ogni anno, con apposita deliberazione in sede di bilancio. E’ fatta salva la facoltà di attribuire le relative suddette funzioni al segretario comunale
  • Articolo 58: Organizzazione del personale
    1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
    2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
    3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.
  • Articolo 59: Stato giuridico e trattamento economico del personale
    1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Capo II: SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI
  • Articolo 60: Segretario comunale - Direttore generale (Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
    1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
    2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.
    3. Per migliorare il coordinamento operativo tra gli Uffici e il loro funzionamento al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale, a condizione che non abbia trovato accoglimento, da parte dei Comuni limitrofi, la stipula di convenzioni prevista dall’Articolo 108 , c. 3 °, del D.Lgs n. 267/2000. A tal fine il Sindaco dovrà promuovere detta convenzione e le motivazioni ostative alla stipula dovranno risultare negli atti del Comune.
    4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.
  • Articolo 61: Responsabili degli uffici e dei servizi
    1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Nella materia può essere applicato anche quanto disposto dall’Articolo 57, comma 3°, del presente Statuto.
    2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
    3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
      1. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
      2. la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
      3. la stipulazione dei contratti;
      4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
      5. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
      6. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
      7. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
      8. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
      9. gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
      10. l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’Articolo 50, c. 5 e all’Articolo 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
      11. l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
      12. l’attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità.
    4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.
    5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.
  • Articolo 62: Messi notificatori
    1. Il comune ha uno o più messi nominati dal sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.
    2. I messi notificano gli atti dell’amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.
    3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.
  • Articolo 63: Rappresentanza del comune in giudizio
    1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il comune si costituisce mediante il sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente, o suo delegato.
TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI
  • Articolo 64: Violazione delle norme regolamentari
    1. In relazione al disposto dell’Articolo 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall’Articolo 16 della legge 16 giungo 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.
  • Articolo 65: Violazione alle ordinanze del sindaco
    1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, Articolo 7-bis, aggiunto dall’Articolo 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall’Articolo 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.
  • Articolo 66: Violazione alle ordinanze dei responsabili dei servizi
    1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.
    2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.
  • Articolo 67: Violazione alle norme di legge - Sanzioni
    1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all’Articolo 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designa, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui sono attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.
  • Articolo 68: Modifiche dello statuto
    1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
    2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
    3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
    4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.
  • Articolo 69: Organi collegiali
    1. Computo della maggioranza richiesta
    2. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all’arrotondamento aritmetico.
    3. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.
  • Articolo 70: Abrogazioni
    1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
    2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti sono apportate le necessarie variazioni.
  • Articolo 71: Entrata in vigore
    1. Il presente statuto: - pubblicato nel bollettino ufficiale della regione; - affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi; - inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.
Sindaco
Giunta Comunale
Consiglio Comunale